Descrizione
“Anche quando avremo messo a posto tutte le regole, ne mancherà sempre una: quella che
dall’interno della sua coscienza fa obbligo a ogni cittadino di regolarsi secondo le regole.”
(Indro Montanelli)
A partire dal 10 ottobre 2025, entrano in vigore le modifiche sostanziali allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249/1998) e al Regolamento sulla valutazione (D.P.R. n. 122/2009), introdotte dai Decreti del Presidente della Repubblica n. 134 e n. 135 dell’8 agosto 2025, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025.
Tali provvedimenti, che implementano la Legge n. 150/2024, rafforzano la centralità educativa del comportamento e introducono un nuovo regime di sanzioni disciplinari, che la comunità scolastica è chiamata ad applicare immediatamente.
Nuovo Regime delle Sanzioni Disciplinari (D.P.R. n. 134/2025)
Le sanzioni disciplinari sono ridefinite con un forte accento sulla funzione educativa, riparativa e non solo punitiva.
Mancanze Disciplinari e Voto: Si ribadisce che le infrazioni disciplinari non possono influire sulla valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline, ma influenzano direttamente il voto di comportamento
| Durata Sospensione | Modalità della Sanzione | Finalità |
| Fino a 2 giorni | Lo studente non è allontanato dalla scuola, ma deve svolgere Attività di Approfondimento e Riflessione sulle conseguenze del suo comportamento. | Mantenere il rapporto con la comunità scolastica e favorire l’autocritica e la consapevolezza del danno. |
| Oltre 2 giorni (fino a 15 giorni) | Lo studente è coinvolto in Attività di Cittadinanza Attiva e Solidale (es. volontariato, assistenza, cura dei beni comuni) presso enti e strutture convenzionate con la scuola. | Garantire un’esperienza riparativa per la comunità e formativa per lo studente, secondo un principio di temporaneità e gradualità. Tali attività possono proseguire anche dopo il rientro in classe. |
| Oltre 15 giorni | La sanzione (di competenza del Consiglio di Istituto) mantiene l’obbligo delle Attività di Cittadinanza Solidale e prevede l’intervento obbligatorio dei servizi sociali e/o psico-pedagogici per un percorso di reinserimento. | Sanzionare le infrazioni più gravi, con l’obiettivo prioritario di un reinserimento positivo. |
Nelle more della definizione degli elenchi regionali, tutte le attività devono essere svolte solo all’interno della scuola (art. 6, c. 3-bis)
Frequenza Minima (D.P.R. n. 135/2025)
Il decreto ridefinisce in modo dettagliato il quadro dell’obbligo di istruzione, conformandosi alle nuove disposizioni legislative e stabilendo che si assolve secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Viene confermata la soglia di frequenza minima pari ai tre quarti (3/4) dell’orario annuale personalizzato per la validità dell’anno scolastico, ma le scuole con delibera del Collegio dei docenti, potranno concedere deroghe in casi straordinari ed eccezionali, purché documentate e senza compromettere la possibilità di valutazione degli apprendimenti. La mancata frequenza, anche tenendo conto delle deroghe, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.
